La FIGC aggiorna le NOIF: come cambia il testo delle norme federali
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La FIGC aggiorna le NOIF: come cambia il testo delle norme federali

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La FIGC ha aggiornato le NOIF per adeguarle al nuovo codice della crisi di impresa: le modifiche agli articoli 16 e 52

La FIGC ha aggiornato le NOIF per adeguarle al nuovo codice della crisi di impresa e ai nuovi strumenti, tra i quali la composizione negoziata sfruttata dalla Sampdoria. Come sono cambiati i testi degli articoli 16 e 52. Quello che non cambiano, come risulta dal testo, sono le scadenze per la riassegnazione del titolo sportivo che deve comunque essere fatta entro il 10 giugno.

ART.16, punto 6 – (testo originale): «Il presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla FIGC in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza».

ART.16, punto 6 – (testo nuovo): «Il presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla FIGC in caso di liquidazione giudiziale prevista del d.lgs.n14. del 12 gennaio 2019».

Resta immutato il resto della disposizione che recita: «Gli effetti della revoca qualora la liquidazione giudiziale sia intervenuta nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio di impresa prosegua. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art.52 comma 3, il titolo sportivo della società in liquidazione giudiziale venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo».

Viene aggiunto il punto 6 bis, che recita: «Il presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla FIGC in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatore».

Viene aggiunto il punto 6 ter, che recita: «Il consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla FIGC in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l’esercizio di impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizione di cui all’art. 20 delle NOIF in materia di conferimento d’azienda».

Viene modificato l’art.52 al punto 3 relativo all’assegnazione del titolo sportivo dopo la revoca dell’affiliazione alla FIGC: «Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art.16 comma 6 può essere attribuito entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente Federale, previo parere vincolante della Covisoc, ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri che nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i vestiti di detta scadenza: 1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale ex D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019».

Viene aggiunta la lettera “E” all‘art.85 – Adempimenti periodici presso la CO.VISO.C: “Ulteriori adempimenti per le società in procedure ex D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019”: «In caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti al D.Lgs.n.14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico-finanziario, asseverato  da un soggetto abilitato, da cui risulti la capacità delle società di operare quali entità in funzionamento almeno sino al termine della stagione sportiva in corso. Le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi al Campionato di competenza, prescritti dalle precedenti lettere A), B), C), o D), fatto salvo, per l’assolvimento dei debiti, il caso in cui, in esito alla omologazione della componente autorità giudiziaria o con equivalente provvedimento diventato definitivo, siano stabiliti esplicitamente gli effetti di esdebitazione».

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