Titolo sportivo Sampdoria: il testo dell'art.52 delle NOIF
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Titolo sportivo Sampdoria: il testo dell’art.52 delle NOIF

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Cosa dice l’articolo 52 delle Norme organizzative interne federali in relazione al titolo sportivo: come può salvarlo la Sampdoria

In relazione al titolo sportivo, obiettivo di chiunque voglia acquistare la Sampdoria, la norma di riferimento è l’articolo 52 delle norme organizzative interne federali, oggetto di modifica da parte del consiglio federale nell’aprile del 2019.

Art. 52 – Titolo sportivo.

  1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche
    sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la
    partecipazione di una società ad un determinato Campionato.
  2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.
  3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma
    6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società
    con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo
    sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede
    nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima,
    esclusi i festivi, di detta scadenza:
    1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
    2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.;
    3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata
    l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione
    bancaria a prima richiesta;
    4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento
    degli oneri relativi al campionato di competenza;
    5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante
    contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni
    derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito
    della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.
    I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni,
    il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito
    federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza
    o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC.
  4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l’affiliazione ai sensi del comma 7
    dell’articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in
    liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed
    assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l’affiliazione. I soci e
    gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo
    di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale,
    in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di
    revoca dell’affiliazione dalla FIGC.
  5. In caso di fusione a norma dell’art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il
    titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di
    scissione o conferimento dell’azienda sportiva a norma dell’art. 20, il titolo sportivo della
    società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla
    scissione che prosegue l’attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto
    in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.
  6. ABROGATO
  7. ABROGATO
  8. ABROGATO
  9. ABROGATO
  10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente
    Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo
    istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria
    società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:
    a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato;
    b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di
    socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in
    società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca
    dell’affiliazione dalla FIGC.
    Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato
    Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non
    inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E’ facoltà
    del Presidente, d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega
    Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al
    predetto minimo.
    La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due
    designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un
    quadriennio olimpico.

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