Arresto Ferrero, il Riesame conferma i domiciliari e le misure cautelari
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Arresto Ferrero, Riesame Catanzaro conferma i domiciliari e le misure interdittive

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Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato gli arresti domiciliari e le misure interdittive ai danni di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato gli arresti domiciliari e le misure interdittive nei confronti di Massimo Ferrero – e degli altri indagati – per il fallimento di quattro società riconducibili all’ex presidente della Sampdoria.

ORDINANZA – «Con particolare riguardo a Ferrero Giorgio, cui sono ascritte numerose e gravi condotte poste in essere nel contesto di riferimento, lo stesso risulta aver rivestito e/o ancora rivestire cariche di rilievo in altre società riconducibili al contesto d’interesse, in particolare: Film 9 S.r.l. — attiva —, quale socio e amministratore unico; Holding Max S.r.l. — attiva — quale socio e amministratore unico; I Golosi Sr.l.s. — inattiva — quale socio e amministratore unico; Mediaport Cinema Sr.l. (incorporata a Eleven Finance S.r.l il 28.10.2015), quale amministratore unico; Primus Real Estate S.r.l. — inattiva —, quale socio. Lo stesso continua a mantenere contatti anche con gli altri indagati interloquendo su questioni afferenti alle gestioni pregresse e attuali. A tale ultimo proposito significative appaiono la plurime conversazioni d’interesse sopra citate con specifico riferimento al predetto, da cui si evince la stretta cointeressenza con gli interessi economici di Ferrero Massimo e della figlia Ferrero Vanessa, con cui si confronta anche in riferimento ai comportamenti tenuti da persone di fiducia del primo.

Con riguardo a Ferrero Massimo, Ferrero Vanessa, Fanelli Giovanni, Del Gatto Aniello, Coppolone Roberto e Ferrero Giorgio i forti interessi personali sottesi alle condotte in esame, l’elevato grado di coinvolgimento nel contesto soggettivo e oggettivo di riferimento, il numero e la gravità delle condotte loro ascritte per come indicate nella provvisoria imputazione e l’inserimento delle stesse in un contesto soggettivo e oggettivo allargato fanno ritenere che l’applicazione di una misura non custodiale sia inidonea allo scopo. Appare infatti elevato il pericolo che, ove liberi di circolare sul territorio, gli indagati possano operare illecitamente in maniera sia diretta che mediata, anche attraverso contatti e comunicazioni reciproche e/o con terzi».

GIORGIO E VANESSA FERRERO, DEL GATTO, FANELLI E COPPOLONE – «Tenuto conto dello stato di incensuratezza degli stessi, del minor numero di fatti ascritti a loro carico e dell’incidenza dei ruoli formalmente rivestiti ai fini della perpetrazione degli illeciti, idonea e pienamente rispondente alle esigenze cautelari del caso di specie, oltre che proporzionata all’entità dei fatti ed alla sanzione che si ritiene potrà essere irrogata, appare l’applicazione congiunta della misura cautelare degli arresti domiciliari, con assoluto divieto di comunicazione — anche per via telefonica e telematica — con soggetti diversi da coloro i quali con gli stessi coabitano o che li assistono, e della misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa e uffici direttivi delle persone giuridiche». 

MISURA COERCITIVA – «Il ritenuto pericolo di recidiva e la prognosi circa l’entità della pena che potrà essere comminata all’esito del giudizio fanno escludere — allo stato — la futura concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena».

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