Aumento di capitale per sbloccare il mercato? Cosa dice l'art. 90 delle NOIF
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Aumento di capitale per sbloccare il mercato? Cosa dice l’art. 90 delle NOIF

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Aumento di capitale per sbloccare il mercato della Sampdoria? Cosa dice l’art.90 delle NOIF

È tornato in auge un argomento di discussione che, negli scorsi mesi, aveva già tenuto banco. La possibilità che il calciomercato della Sampdoria sia bloccato per i prossimi due esercizi dopo l’omologa del piano di ristrutturazione. La domanda che si pongono i tifosi della Sampdoria è se tramite aumento di capitale Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi potranno sbloccare il mercato. Di seguito il testo dell’art.90 comma 4, 4bis e 5, che è oggetto di analisi. Il dubbio, sottolineato da Il Secolo XIX, è se il comma cinque possa essere applicato per estensione anche al comma 4bis e non solo al comma 4. Su questo articolo Antonio Romei, Marco Lanna, Gianni Panconi e Eugenio Bissocoli si erano già confrontati ai tempi in un incontro con la FIGC, ricevendo rassicurazioni.

Art.90 (comma 4, 4bis e 5): il testo della norma

4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell’indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti. Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento.

4 bis. Il provvedimento di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui le società abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori permane sino al termine della seconda sessione di mercato successiva all’intervenuta omologazione della competente Autorità Giudiziaria o ad equivalente provvedimento divenuto definitivo, in cui siano stabiliti esplicitamente
effetti di esdebitazione.

5. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui al comma 4 è revocato, su istanza della società, quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità: a) versamenti in conto futuro aumento di capitale; b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro; c) versamenti in conto copertura perdite; d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci; e) utilizzo della liquidità derivante da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento; f) utilizzo della liquidità derivante da cessioni pro soluto dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento. 

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